Patente a punti: decurtazioni ed esoneri
La patente a punti per i lavori nei cantieri edili può subire delle decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.
Non sono tenute al possesso della patente a punti “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”. Quindi chi ha l’attestazione SOA è esonerato dalla patente a punti.
Dopo una decurtazione superiore a 15 crediti dalla patente a punti, il cantiere si blocca?
Da una prima interpretazione sembrerebbe che le imprese e i lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili se la decurtazione porterà l’azienda ad avere meno di 15 crediti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Patente a punti: come reintegrare i crediti
Se vengono decurtati i crediti a seguito di uno dei provvedimenti che abbiamo visto nel precedente paragrafo è possibile reintegrarli per poter proseguire a lavorare?
La risposta è affermativa infatti il comma 7 ricorda che i crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, mediante i corsi previsti dall’art. 37, comma 7 (formazione per datori di lavoro, dirigenti, e preposti).
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5.