Classificazione luoghi di lavoro con pericolo di esplosione: arriva la rassicurazione per le aziende.

La normativa per la classificazione dei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione non è cambiata, ecco la rassicurazione per le aziende che hanno già effettuato le valutazioni.

  • Nessun aggiornamento richiesto: in merito a diverse richieste di chiarimento, si precisa che non è obbligatorio aggiornare le classificazioni dei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione per la presenza di gas. Le valutazioni effettuate in base alle procedure e agli algoritmi della Guida CEI 31-35, conformi alla norma EN 607910-10-1, rimangono valide.

  • Nessun cambiamento significativo: al 31 gennaio 2024, è terminato semplicemente il periodo di transizione tra l’edizione 2016 e quella 2020 della norma EN 607910-10-1. Le differenze tra le due edizioni sono minime e, per l’applicazione pratica, si consigliano comunque le procedure e gli algoritmi della Guida CEI 31-35.

  • Validità permanente delle classificazioni: le valutazioni condotte secondo la Guida CEI 31-35 conservano la loro validità, indipendentemente dalla data di elaborazione.

  • Nessuna sanzione per mancato aggiornamento: non è prevista alcuna sanzione penale per chi non aggiorna la classificazione dei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione da gas, dato che tale aggiornamento non è obbligatorio.

  • Lo stesso vale per le polveri: anche per le classificazioni dei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione da polveri, redatte secondo la Guida CEI 31-56 in ottemperanza alla norma EN 607910-10-2, non vi è alcun obbligo di aggiornamento.

In sintesi: le aziende possono stare tranquille e non devono preoccuparsi di aggiornare le classificazioni dei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione se già effettuate correttamente secondo le normative vigenti.